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domenica 1 agosto 2010
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Inviato da: admin
26/11/2007

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Angiolo Marroni

Garante per i diritti dei detenuti del Lazio



1. Il punto di vista degli operatori


Questo interessante saggio offre una serie di spunti di riflessione a opera di soggetti che possono vantare una vicinanza umana e professionale al mondo del carcere, che consente di poter affrontare le delicate tematiche ad esso correlate dalla postazione privilegiata dell’operatore.

Il senso comune di tutti i saggi è chiaro nel voler porre al centro di ogni riflessione sul mondo del carcere il detenuto in quanto persona umana, portatore di numerosi bisogni e disagi di cui il carcere è spesso una causa. Allo stesso tempo, però, se ben sfruttata, la detenzione può rappresentare un’occasione importante per la soluzione di alcune situazioni di disagio.

Potremmo, quindi, dire che la volontà di tutti i relatori è quella di immaginare un nuovo modo di concepire l’istituzione carceraria non più solo come luogo di neutralizzazione della devianza, ma anche come luogo di attenzione e di recupero del detenuto e dei suoi vissuti umani.

È evidente, però - e anche questo traspare in maniera piuttosto evidente nel testo - che un’impostazione di questo genere solleva un apparente conflitto insanabile tra due esigenze in contrapposizione: il bisogno di sicurezza in opposizione alle necessità trattamentali e il desiderio di giustizia della sanzione penale rispetto al principio dell’umanità della pena.


2. Il falso mito della certezza della pena


Venendo ora a trattare il secondo dei due «corni» appena descritti potremmo affermare che quello della «certezza della pena» è oggi un mito assai diffuso nella nostra società, anche all’interno di quel mondo che da sempre è stato più vicino alla detenzione. Anche dalle pagine di questo testo emerge, infatti, in alcuni casi l’idea che la pena - magari più breve - deve essere necessariamente certa nella sua fine, senza alcuna possibilità di riduzioni, sconti o forme clemenziali.

Tutto questo probabilmente in nome di una mal interpretata concezione della retribuzione, intesa come necessaria forma di riequilibrio tra l’azione delittuosa posta in essere dal detenuto e la conseguente reazione dello Stato. Questa teoria appare in linea con il modo di concepire il diritto penale dei filosofi e giuristi ottocenteschi, che definivano la pena quale male inferto al reo come reazione rispetto alla sofferenza provocata dal reato, quale controspinta pubblica alla privata spinta verso il crimine.

Una teoria di questo genere, che giustifica la diversificazione delle pene a seconda del tipo di reato commesso, non è necessariamente correlata a un sistema penitenziario interamente incentrato sull’unico modello della sanzione detentiva.

Probabilmente tale esigenza riparatoria verrebbe molto meglio garantita se venissero adottati in maniera massiccia alcuni modelli di giustizia riparativa e di diversificazione delle modalità di condanna che emergono da alcuni saggi all’interno di quest’opera.

Molto efficaci in particolare appaiono i sistemi ipotizzati nel saggio di Gaetano De Leo sulla mediazione penale. Sarebbe inoltre assai importante coinvolgere il condannato in forme di riparazione delle conseguenze dannose prodotte dalla sua condotta, che non si esplichino solo nella detenzione ma, ad esempio, in lavori di pubblica utilità.

A tal proposito il successo del modello della giustizia minorile, dove l’elemento della retribuzione è assolutamente secondario rispetto a quello tipico delle finalità rieducative, dovrebbe essere una chiara dimostrazione della tesi dell’assoluta non necessità che il carcere debba svolgere essenzialmente una funzione di vendetta e di retribuzione.


3. Meno carcere per una maggiore sicurezza


In relazione all’altra apparente contraddizione tra sicurezza ed esigenze trattamentali, del tutto infondate si dimostrano le affermazioni di coloro che sostengono l’esistenza di uno stretto legame tra i benefici penitenziari, le pene alternative alla detenzione e l’aumento dei reati. I dati sulla recidiva – recentemente resi noti dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - dimostrano ancora una volta che, al contrario, il tasso di recidive è molto più basso tra coloro che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione, rispetto a coloro che invece hanno trascorso l’intero periodo detentivo all’interno della struttura penitenziaria.

È, dunque, destituita di ogni fondamento la tesi secondo cui l’eccessivo ricorso a forme alternative alla detenzione aumenterebbe l’insicurezza dei cittadini, mentre è certamente vero l’esatto contrario e cioè che maggiore è il ricorso a forme di non carcere, minore è il rischio che il condannato commetta dei nuovi reati.

Altrettanto significative sono poi le osservazioni di Don Luigi Ciotti, secondo cui il vero problema del nostro sistema punitivo risiede nel fatto che con esso si tende a colpire soprattutto il disagio sociale, internando e rinchiudendo in luoghi lontani dalla società civile soggetti che spesso ci ricordano i punti deboli della nostra società. Il termine di «discarica sociale», spesso affiancata al carcere, appare abbastanza indicativa di come spesso venga concepita la detenzione.

Una tale impostazione non solo non risolve i problemi ma, se possibile, li accentua, aumentando il disagio e l’esclusione dei detenuti con la sola conseguenza di aumentare il generale senso di insicurezza dei cittadini e dei detenuti stessi, sempre più abbandonati al loro destino.

4. La soluzione è meno carcere e più attenzione all’individuo


Il carcere, dunque, così come oggi è concepito, non garantisce nessuno. Le vittime del reato si sentono, infatti, abbandonate dallo Stato; il comune cittadino vede aumentare il proprio senso di insicurezza, e il detenuto spesso si sente abbandonato al proprio destino in carcere vedendo aumentare le proprie difficoltà e il proprio disagio.

C’è, quindi, un bisogno urgente di una radicale rivisitazione del sistema penitenziario. Occorre far diventare il carcere un luogo dove poter svolgere tutte quelle attività di recupero e reinserimento sociale del detenuto, essenziali per il successo dell’intero nostro sistema punitivo, attraverso un radicale cambiamento di impostazione che ponga al centro la persona del detenuto.

Solo così, infatti, la detenzione potrà trasformarsi in un’occasione per il detenuto di poter avviare un processo di reale riesame critico della propria condotta, che consenta di evitare nuove recidive. Occorre poi sfatare il mito della certezza della pena che, ben lungi dal garantire la sicurezza dei cittadini, non fa altro che acuire le problematiche tipiche del nostro sistema penale.

La pena deve diventare l’occasione per l’avviamento di un processo trattamentale. Non si dovrà più parlare di pene certe, se non nella loro durata massima, per ovvie ragioni di garanzia del detenuto. L’effettiva durata della pena deve, invece, essere correlata a un progetto di reinserimento, e deve andare di pari passo con i progressi fatti nel trattamento.

Il ricorso a forme alternative alla detenzione deve diventare, quindi, sempre più massiccio, per consentire quel graduale reinserimento in libertà che aiuta il detenuto e favorisce il suo recupero.

Questo consentirebbe, inoltre, di liberare numerosi spazi all’interno degli istituti penitenziari, per effetto della naturale riduzione della popolazione penitenziaria, con un ovvio miglioramento delle condizioni di vita di chi si trova a dover scontare la pena tradizionale della detenzione. Le strutture, infatti, non più sovraffollate potrebbero essere adeguate e adattate alle esigenze trattamentali, in modo da poter godere di tutti gli spazi e le strutture che - è bene ricordarlo – l’ordinamento penitenziario impone come presenti all’interno degli istituti.

Gli operatori, da parte loro, si troverebbero a dover seguire un numero minore di detenuti, con evidenti maggiori possibilità di poter fronteggiare in maniera più adeguata ed efficace le numerose situazioni di disagio ancora presenti.

Un parallelo processo di massiccia depenalizzazione consentirebbe poi di far uscire dal carcere tutte quelle forme di disagio che, lungi dall’essere espressive di una volontà criminale, sono frutto di una situazione di esclusione sociale e di marginalità, che andrebbero affrontate con forme più adeguate rispetto alla pura detenzione.


5. Le nuove prospettive


In un sistema penitenziario così ricostruito si inserirebbero perfettamente possibili prospettive di individualizzazione della pena secondo le diverse esigenze, i bisogni e le aspettative del detenuto che, messo realmente in condizione di poter affrontare la detenzione nel pieno rispetto dei suoi diritti umani e civili, potrebbe sfruttare il periodo del carcere nel migliore dei modi possibili.

I numerosi esempi offerti dal testo – dalla logoterapia di Viktor E. Frankl all’esperienza del Centro Don Bosco, al modello della scrittura autobiografica – sono delle possibilità offerte all’attenzione dei tecnici e di tutti coloro che si interessano del mondo della detenzione, di come in realtà delle prospettive nuove potrebbero aprirsi se solo si smettesse di immaginare la detenzione come luogo di sola e pura afflizione, dove abbandonare la devianza e metterla in condizione di non nuocere.

Da ultimo ci siano consentite due brevissime riflessioni sulla pena dell’ergastolo e sull’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.

Il rispetto dei principi costituzionali appena evocati, infatti, non può essere sacrificato per nessuna ragione, pena lo scadimento del nostro livello di civiltà e democrazia. Di conseguenza, per quanto riguarda la pena a vita, la sua durata illimitata appare del tutto incompatibile con il principio rieducativo di cui all’art. 27 della Costituzione.

Il fatto poi che tale condanna non duri quasi mai per tutta la durata della vita del condannato non può in alcun modo essere un alibi per non giungere a un suo definitivo superamento, ma semmai un ulteriore sprone a eliminare dal nostro ordinamento una pena che, evidentemente, pone già qualche imbarazzo.

Per quanto riguarda l’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario, assolutamente non condivisibili appaiono le affermazioni del dott. Caselli. Tale norma, infatti, è nata come straordinaria e di limitata durata nel tempo. Solo per questo motivo la Corte Costituzionale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e soprattutto il Comitato per la Prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti – pur continuando a esprimere seri dubbi - ne avevano confermato la legittimità.

La sua recente trasformazione in norma definitiva, tuttavia, solleva non pochi dubbi sulla sua costituzionalità e opportunità.

Questi due evidenti casi di stravolgimenti reiterati delle prerogative proprie della pena ci portano a ribadire - ancora una volta - che il carcere deve diventare il luogo e l’occasione in cui garantire quanto imposto dalla nostra carta costituzionale, ossia il rispetto dei diritti civili e umani, e la garanzia di quel processo di rieducazione proprio di ogni pena

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Viktor Frankl, viennese (1905 - 1997), è il fondatore della logoterapia.
Logoterapia significa cura attraverso la riscoperta del significato dell'esistenza e dei suoi valori fondamentali.
La logoterapia è la terza scuola psicoterapeutica viennese ed ha una propria prassi clinica.
E' diffusa in Italia e in numerose nazioni nel mondo.

"Ho trovato il significato della mia vita nell'aiutare gli altri a trovare nella loro vita un significato".
Viktor Frankl


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